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Diritti, doveri, identità, partecipazione. Come diventare cittadini italiani

 

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici.  In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea.Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;

il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;

la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

Riferimenti normativi

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132

Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana

 

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA RIUNIONE FAMILIARE


CHI PUò RICHIEDERE UN'UNIONE DI FAMIGLIA?

Lo straniero residente in Italia, titolare di una carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità non inferiore a un anno, rilasciato per i seguenti motivi:

lavoro subordinato;

lavoro autonomo;

asilo politico

studia;

Motivi religiosi;

motivi familiari.

COSA DEVI AVERE PER RAGGIUNGERE UN MEMBRO DI FAMIGLIA?


1) UN ALLOGGIO

Il richiedente deve avere la disponibilità di alloggi in grado di ospitare i familiari che devono essere riuniti.

L'ufficio municipale competente rilascia il certificato di idoneità abitativa, ovvero la dichiarazione di quante persone possono vivere nella sistemazione e che la casa è conforme ai requisiti di igiene e salute.


2) UN REDDITO

Il richiedente deve disporre della disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti giuridiche "non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale maggiorato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ciascun familiare da ricongiungere". (VEDI LA TABELLA QUI SOTTO)

Il calcolo non tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo totale dei membri della famiglia che vivono insieme" che deve essere adeguatamente documentato.


TABELLA ESEMPLARE PER L'ANNO 2019


  RIUNIONE

Reddito annuo

 1 membro della famiglia

8.931,00

 2 membri della famiglia

11.908,00

 3 membri della famiglia

14.885,00

 4 membri della famiglia

17.862,00

 5 membri della famiglia

20.839,00


RICONNESSIONE CON BAMBINI SOTTO I 14 ANNI

Reddito annuo

 Richiesta per 2/3/4/5 ... minori di 14 anni

11.908,00

                                                  


 Richiesta per 1 minore 14 anni + 1 adulto

11.908,00

 Richiesta per 1 minore 14 anni + 2 adulti

14.885,00

 Richiesta per 1 minore 14 anni + 3 adulti

17.862,00

 Richiesta per 1 minore 14 anni + 4 adulti

20.839,00


 Richiesta per 2/3/4/5 ... minori di 14 anni + 1 adulto

14.885,00

 Richiesta per 2 o più bambini di età inferiore a 14 + 2 adulti

17.862,00

 Richiesta per 2 o più bambini di età inferiore a 14 + 3 adulti

20.839,00

 Richiesta per 2 o più bambini di età inferiore a 14 + 4 adulti

23.815,00


Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono di protezione sussidiaria, si rimanda all'art. 29 bis del decreto legislativo 286/98.

Dal 17 agosto 2017, la domanda di autorizzazione al ricongiungimento familiare deve essere inoltrata secondo le consuete modalità elettroniche dal cittadino straniero regolarmente residente in Italia, corredato della documentazione relativa al possesso dei requisiti in materia di reddito e alloggio.

I documenti per essere presenti

(http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Ricongiungimento_familiare_documentazione_da_presendere_dal_17_agosto_2017-37831.htm) deve essere scannerizzato e inviato, allegato alla domanda di autorizzazione al ricongiungimento familiare, sul sistema di presentazione elettronica delle istanze (ALI) (htt ): //nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2), solo per i moduli di domanda di ricongiungimento familiare Nulla Osta (SM, T e GN), ci saranno nuove pagine da cui caricare i documenti necessari per presentare tali richieste.

Ogni documento allegato deve avere una dimensione massima di 3 MB e i formati consentiti sono: PDF, JPEG, TIF.

L'operatore dell'help desk può inviare un'e-mail all'utente registrato, richiedendo la consegna di eventuali documenti aggiuntivi all'help desk.

Per gli stranieri in possesso dello status di rifugiato o di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, le disposizioni dell'art. 29 bis del T.U.

La nuova procedura consentirà il rilascio dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; infatti, il richiedente può recarsi allo Sportello Unico solo per la consegna degli originali dei documenti e, qualora risultino congruenti con quelli inviati elettronicamente e già valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà immediatamente comunicata la comunicazione di rilascio dell'autorizzazione al ricongiungimento familiare.


Cosa succede dopo lo spazio


Una volta ottenuta l'autorizzazione al ricongiungimento da parte del Single Desk for Immigration, i familiari, per i quali è stata richiesta l'autorizzazione, potranno richiedere il visto d'ingresso in Italia all'autorità diplomatica consolare italiana competente per il paese di origine al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, età minore e qualsiasi documento di stato civile necessario, debitamente tradotto e legalizzato

Una volta ottenuto il visto di ingresso, i membri riuniti della famiglia, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, devono richiedere un appuntamento attraverso le filiali CISI per completare la prima procedura di ingresso presso il Single Desk for Immigration.


Lo Sportello Unico emetterà una ricevuta ai familiari per la riscossione del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare presso la sede della polizia.


Le forme:


Modulo S1 - Dichiarazione attestante il consenso a ospitare il minore

Modello S2 - Dichiarazione attestante il consenso a ospitare i familiari del richiedente.

Modello S3 - Dichiarazione relativa all'esistenza del rapporto di lavoro

Modello S4 - Proxy act

Autocertificazione del rapporto

Autocertificazione di residenza per conviventi

Dichiarazione sostitutiva Act di Notorierà

Impegno di assicurazione sanitaria

dichiarazione
Articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 288/98 modificato dalla legge 189/02 e successive modifiche e integrazioni;
art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo n. 5/07; D.L. n. 13/17

Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

le generalità del titolare;

la foto del titolare;

il numero del documento;

la tipologia del documento;

la data di emissione e di validità dello stesso;

e generalità dei figli;

il codice fiscale;

il motivo del soggiorno.

Al figlio minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale  ( circolare relativa all'allegato minori).

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

il modulo di richiesta;

il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

una fotocopia del documento stesso;

4 foto formato tessera, identiche e recenti;

la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto

il versamento di un contributo come più avanti specificato.

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).

Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.

La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità.  La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione (circolare prot. 47457 del 5.12.2016);

fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato (circolare prot. 106051 del 16.10.2018) ;

fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.

In casi specifici, è prevista una diversa durata (circolare relativa ai lavoratori intra - societari prot. 12722 e circolare prot. 19465 del 16.06.2017).

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. (dichiarazione di presenza)

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

 (consulta procedura relativa al rimborso ordinario)

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:

curo 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

il cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale è di età inferiore ai 18 anni

il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;

lo straniero o l'apolide sono minori;

l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;

è richiesto il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

protezione internazionale

asilo politico

regolarizzazione 2020

flussi 2020

permesso di soggiorno e carta di soggiorno
sanatoria 2020 immigrati irregolari
aslo politico e protezione umanitaria

Procedure flussi

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L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso  stabilite nei decreti - i cosiddetti 'decreti-flussi' - che periodicamente sono emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.

Queste procedure sono ormai da diversi anni gestite per via telematica, per cui sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, oppure avvalersi del supporto dei numerosi enti o patronati abilitati, per svolgere tutta la pratica.

Il sistema informatizzato è composto da un sito web al quale l’utente deve connettersi tramite una connessione a Internet per, poi, effettuare la compilazione e la spedizione via telematica delle domande.

È sempre a disposizione un Help desk dove indirizzare i propri quesiti o risolvere i piccoli inconvenienti che dovessero verificarsi con la procedura.

In attesa della regolarizzazione degli stranieiri irregolari:

 

Fase Iter: Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali

Natura: Proposta di legge ordinariaPresentazione: Presentata il 27 ottobre 2017Assegnazione: Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 17 novembre 2017

Parere delle Commissioni: II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Affari Esteri, V Bilancio, X Attività Produttive, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

RICHIESTA DI ASILO

 

1. Puoi richiedere lo status di rifugiato se :

 

nel tuo Paese sei stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se hai fondato e provato motivo di ritenere che potresti essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra) .

 

2. Non puoi chiedere lo status di rifugiato in Italia se :

 

 sei già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
 provieni da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non hai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
 hai subìto in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza a organizzazioni terroristiche;
 hai commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità.

 

3. Dove si richiede:

 

 All'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia o
 all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.

 

4. Come si richiede:

 

Puoi presentare la richiesta all'Ufficio di Polizia, che ti fornirà dei moduli già predisposti ove dovrai:
 spiegare le motivazioni per le quali chiedi lo status di rifugiato;
 fornire ogni altra informazione o documentazione in tuo possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.
 Dovrai altresì allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, ecc.) se posseduto, ovvero fornire le tue generalità all'autorità di polizia, indicando l'eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse.
La Questura ti rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalarti.

 

5. Chi decide sulla tua domanda:

La domanda, corredata della documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscerti lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). La data della convocazione presso la Commissione ti sarà comunicata dalla Questura al domicilio che avrai indicato al momento della presentazione della domanda.
E' importante che tu comunichi alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di tuo interesse. Ricordati che l'audizione è per te molto importante per spiegare bene la tua situazione e prospettare bene i tuoi timori di persecuzione; perciò, se non ti presenti alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all'esame della documentazione disponibile senza ascoltarti.

 


6. Quali decisioni la commissione può adottare:

 

La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell'audizione, adotta una delle seguente decisioni:
 riconosce lo status di rifugiato;
 rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria. Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e ti consentirà di lavorare;
 rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.

 

7. Se non conosci l'italiano:

 

Se non conosci la lingua italiana potrai richiedere l'assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale per compilare e redigere, ove possibile, nella tua lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.

 

8. Che succede dopo la presentazione della richiesta:

 

 In caso di verifica da parte dell'Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.
 Se sei giunto in Italia senza alcun documento che attesti la tua nazionalità e le tue generalità, o se la tua richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarai ospitato, per un periodo massimo di 20 giorni, in un Centro di identificazione. Se entro tale termine la tua richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, potrai lasciare il Centro che ti ospita e ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.
Se non hai le risorse per mantenerti da solo, puoi chiedere alla Prefettura competente, tramite l'Ufficio di Polizia ove hai presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che ti daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.


9. Ricordati che nel Centro di identificazione:

 

 ti saranno garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti;
 potrai ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, del tuo avvocato, dell'ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
 non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall'apposito regolamento dell'ente gestore del Centro. Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), potrai anche richiedere di assentarti per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;
 l'allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale a una rinuncia da parte tua alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

 


10. Che rimedi hai per opporti alla decisione negativa:

 

Se sei ospitato presso un Centro di identificazione, puoi presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una richiesta di riesame della tua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione. La tua istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni.

 

In ogni caso puoi presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).

 

In entrambi i casi potrai richiedere al Prefetto della provincia dove sei domiciliato di autorizzarti a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. La decisione del Prefetto ti sarà comunicata entro 5 giorni dall'istanza e, in caso di accoglimento, ti comunicherà anche le modalità di permanenza in Italia.

 

11. Che cosa succede in caso di riconoscimento:

 La Commissione ti riconoscerà lo status di rifugiato e ti rilascerà un tesserino attestante l'avvenuto riconoscimento dello status.
 Insieme al tesserino, la Questura competente ti consegnerà anche un documento personale che ti consentirà, ove tu voglia, eventuali spostamenti all'estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).
 Per ottenere documenti di identità dovrai rivolgerti al Comune dove hai fissato la tua residenza.
 Ti sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.
 Avrai tutti i diritti e sarai soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi, ecc.).
 Qualora per esercitare in Italia un diritto tu debba procurarti determinati documenti o certificati dal tuo Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché ti siano forniti, ovvero provvederanno a sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del tuo Paese.
 Per nessun motivo potrai fare rientro al tuo Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del tuo riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalerti della protezione del tuo Paese d'origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del tuo Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del tuo Paese.
 Il documento personale che ti consegnerà la Questura ti consentirà di recarti all'estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, tu abbia necessità di stabilirti all'estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrai chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove vuoi recarti, e poi avviare, presso il nuovo Stato che ti ospiterà, la procedura per il "trasferimento di responsabilità".

 

 

stranieri residenti in Italia e obblighi di mantenimento dei figli

riconoscimento delle sentenze di separazione e divorzio dei cittadini stranieri in Italia

il matrimonio degli stranieri in italia

matrimonio degli stranieri in italia
separazione dei coniugi stranieri in Italia procedimento, diritti ed obblighi dei coniugi e mantenimento dei figli minori in Italia
separazione e divorzio dei cittadini stranieri in Italia

A) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall’art.12 del d. Lgs. 71/2011)

L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare

Se desiderate sposarvi presso un consolato italiano la prima cosa da fare è la cosiddetta ‘istanza di celebrazione del matrimonio consolare’. E’ un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all’ufficio consolare, oppure inviare per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità.Per ulteriori informazioni qui trovate l’elenco di tutte le rappresentanze consolari all’estero.

Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71/2011 - la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Pubblicazioni

In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile.Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

L'istanza di celebrazione del matrimonio consolare

Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità. Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

 

Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).

Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.

Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio:- al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero;- oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che procederà come indicato al punto 2.

Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedete in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.

 

B) Se desiderate sposarvi in Italia

Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. Qui trovate l’elenco di tutte le rappresentanze consolari all’estero. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 - richiesta di pubblicazione).

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi.

Se non siete cittadini italiani

Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la  Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmataro, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

C) Se siete italiani e desiderate sposarvi all’estero

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. Se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti Autorità di uno degli Stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione, dovete farvi rilasciare il “Certificato di capacità matrimoniale” dal vostro Comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete residenti all’estero, la richiesta del “Certificato di capacità matrimoniale” di cui sopra dovete presentarla alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L’eventuale attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.

La Rappresentanza potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.

La trascrizione dell’atto di matrimonio

Ricordatevi che il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata  per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)

2017-12-07

 

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori, per le quali si invita a consultare l’apposita sezione dedicata.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

 

al Comune italiano, direttamente dall’interessato; 

oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

 

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

 

istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;   

copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

 

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o  multilaterali.

 

Le leggi sulle obbligazioni alimentari e di mantenimento familiare divergono in base al paese.

Si applica generalmente la competenza tribunale del paese in cui vive la persona che chiede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.

📩  info.movimentolavoratori@gmail.com

 

🏢 Via Giorgio Scalia 15,  int.1(Rm)

 

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